RECUPERO DELL’ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

RECUPERO DELL’ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Recupero dell’anno 2013 ai fini della progressione

di carriera  del personale della scuola

 

Sono giunte alle Segreterie delle Scuole di Novara e di Verbania delle comunicazioni di alcune organizzazioni sindacali sulla possibilità di avviare un’azione legale finalizzata al riconoscimento del diritto al recupero dell’anno 2013 quale anno utile ai fini della progressione di carriera.

Al fine di evitare illusione di una facile vittoria nella causa ai nostri iscritti e a tutto il personale delle scuole interessate abbiamo sollecitato un parere al nostro Ufficio Legale e la Flc Cgil ha pubblicato sul suo sito nazionale un articolo sul recupero del 2013, con la notizia e con tutti gli approfondimenti per una valutazione ampia e completa della questione, che di seguito riportiamo sinteticamente.

Un po’ di storia

àNel decennio 2007-2018 di congelamento delle retribuzioni del personale scolastico si sono verificati il blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici, il blocco delle progressioni di carriera per anzianità negli anni 2011-2012-2013, la cancellazione del gradone 0-2, il blocco delle posizioni economiche ATA e queste disposizioni risalgono alla stagione dei tagli sulla scuola avviata dal Governo Berlusconi-Tremonti (legge 122/10 e legge 111/11) e poi perpetuati dai successivi governi.

àPeriodicamente riaffiora la richiesta di recuperare ai fini della progressione stipendiale l’anno 2013, ma la FLC CGIL in tutti questi anni non è rimasta a guardare, come hanno fatto altre organizzazioni che anzi con la stipula di contratti separati hanno avallato quella scelta salvo ora ricredersi contraddicendo sé stessi, ma ha sempre rivendicato, anche attraverso la via giudiziale,  il ripristino della validità del 2013, promuovendo mobilitazioni, astensioni dal lavoro, vertenze.

àLa via giudiziale, che pure la FLC CGIL ha portato avanti, finalizzata al riconoscimento di questo diritto, si è dimostrata impervia poiché la Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica. Invece la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15, richiamata in alcuni volantini,  ha sancito l’illegittimità del blocco della contrattazione nazionale ma niente dice sul tema del recupero dello scatto 2013, senza considerare il fatto che le retribuzioni si sono “sbloccate” – grazie anche ad un ricorso vinto dalla FLC CGIL- per effetto del rinnovo contrattuale del triennio 2016-2018 e con la prima parte del rinnovo contrattuale 2019-2021.

à Alcuni sindacati in questa fase richiamano tale sentenza come se rappresentasse un elemento che può sostenere un rinnovato percorso vertenziale per il recupero del 2013, quando esso in realtà risulta improprio perché la sottoscrizione dei contratti nazionali, firmati anche da loro,  ha risposto a quella sentenza della Corte.

                             Il nostro Ufficio legale ritiene che un’azione giudiziaria volta al ripristino ai fini della carriera dell’anno 2013 risulti astrattamente fondata, ma l’azione giudiziaria che viene suggerita nei volantini si fonda su una “lettura singolare” della sentenza della Corte Costituzionale, dal momento che se davvero fosse stata dichiarata l’illegittima costituzione del blocco del 2013, tutti noi avremmo già da tempo recuperato l’anno 2013. Inoltre, riteniamo inoltre necessario informare che il destinatario di una diffida non può essere la singola istituzione scolastica o il DS, ma solo il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il ricorso, e questo non è mai spiegato nei volantini, dovrà essere proposto in via incidentale davanti all’autorità giudiziaria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale, con costi della causa notevolmente elevati per il ricorrente e con un ampio rischio di soccombenza e pagamento di spese giudiziarie che non crediamo si accollino al posto dei ricorrenti le organizzazioni che li spingono al ricorso. Inoltre, poiché la questione di legittimità costituzionale apre ad una incertezza totale, viste le precedenti pronunce anche sfavorevoli ai nostri ricorsi,  occorre anche tener conto degli esiti di fronte al Giudice del Lavoro, che è il primo passaggio, esiti che potrebbero essere anche molto diversi da territorio a territorio, come anche da Tribunale ad altro.

 

Per tale ragione, a tutela dei nostri iscritti,  abbiamo valutato in attesa di ulteriori sviluppi e per non esporsi a inutili costi e rischi,  di non procedere a ricorsi a tappeto ma di consigliare comunque l’invio della diffida sul 2013, che alleghiamo con le istruzioni per l’invio,  anche in previsione di valutazioni politiche e contrattuali differenti perché molte diffide potrebbero indirizzare il Ministero al recupero del 2013.

 

Istruzioni per la diffida

 

La diffida potrà essere inviata dall’interessato via PEC (se in possesso di una pec personale) oppure con raccomandata a.r. (è opportuno conservare la ricevuta di consegna generata dal sistema, se inviata mezzo PEC, oppure la ricevuta di ritorno, se inviata con raccomandata a.r.) al datore di lavoro in questo caso identificato nel Ministero dell’Istruzione e Merito. La diffida deve essere firmata a penna se inviata con raccomandata a.r. mentre, se inviata per mezzo PEC, l’interessato può apporre la firma digitale (nel caso in cui ne fosse in possesso… altrimenti basta firmare a penna, scansionare la diffida firmata, ed inviarla via pec).

 

Novara, 25 gennaio 2023

 

Luigi Michele Colecchia

Flc Cgil Novara/Vco

 

 

Allegati

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